Quando si vota
Sistema elettorale per il comune
Il Comune
"La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e
dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con
propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione" così all'articolo 114
della nostra Costituzione.
È contraddistinto, in ambito geografico, dal territorio e dalla popolazione residente nel territorio
stesso.
Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e:
• da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
• da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
• da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
• da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo
popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
• da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
• da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
• da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
• da 12 membri negli altri comuni.
Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
I Consigli comunali si rinnovano ogni cinque anni.
Suddivisione dei comuni
I comuni sono divisi in due fasce cui corrispondono due diversi sistemi di elezione: superiori e
inferiori a 15.000 abitanti. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento
ufficiale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (2001).
Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, l'elezione dei Consiglieri comunali si
effettua con sistema maggioritario contestualmente all'elezione del Sindaco. Ciascuna candidatura
alla carica di Sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di Consigliere comunale.
Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il Sindaco è eletto a suffragio universale e
diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio comunale. Ciascun candidato alla carica di
Sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o
più liste presentate per l'elezione del Consiglio comunale (art.72 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali che ha riunito e coordinato tutte le vigenti
disposizioni di legge sul sistema elettorale degli organi degli enti locali).
Sistema elettorale
Un sistema elettorale è un tipo di meccanismo che regola il rapporto fra i voti espressi e i seggi
assegnati.
I sistemi elettorali sono numerosi, ma possono essere suddivisi in due grandi categorie: sistema
proporzionale e sistema maggioritario. Elemento caratterizzante del sistema proporzionale è
l'assegnazione dei seggi in base alle ai voti ottenuti. Il sistema proporzionale può prevedere la
possibilità di esprimere una preferenza per un candidato compreso all'interno della lista votata. In
questo caso, vengono eletti nell'ambito di ogni lista i candidati che hanno ottenuto il numero
maggiore di preferenze.
Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti
Elezione del Sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
(DLgs 18 agosto 2000 n. 267)
Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il Sindaco è eletto a suffragio universale e
diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio comunale.
Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della
candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del Consiglio comunale.
La
dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste
interessate.
La scheda per l'elezione del Sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio. La
scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro un apposito
rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è
collegato.
Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Sindaco e
per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.
Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Sindaco, anche non collegato alla
lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
È proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti
validi.
Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza, si procede ad un secondo turno elettorale che ha
luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno.
Sono ammessi al secondo turno i
due candidati alla carica di Sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In
caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il
gruppo di liste per l'elezione del Consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale
complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.
In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio,
partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria.
Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del
Consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro
sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle
con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno.
Tutte le dichiarazioni di collegamento
hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste
interessate.
La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di Sindaco,
scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto
si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.
Dopo il secondo turno è proclamato eletto Sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero
di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Sindaco il candidato collegato, con la
lista o il gruppo di liste per l'elezione del Consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra
elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto Sindaco il candidato più
anziano d'età.
Elezione del Consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
Le liste per l'elezione del Consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non
superiore al numero dei Consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento
all'unità superiore qualora il numero dei Consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra
decimale superiore a 50 centesimi.
Con la lista di candidati al Consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del
candidato alla carica di Sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più
liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di Sindaco. In tal caso le liste debbono
presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.
Il voto alla lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun
elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata,
scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.
L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del
Sindaco al termine del primo o del secondo turno.
La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in
tutte le sezioni del comune.
La cifra individuale di ciascun candidato a Consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista
aumentata dei voti di preferenza.
Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno
del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato
tale soglia.
Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei Consiglieri a ciascuna lista
o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del Sindaco, con i rispettivi candidati alla
carica di Sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate
successivamente per 1, 2, 3, 4,....sino a concorrenza del numero dei Consiglieri da eleggere e quindi
si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei Consiglieri da
eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.
Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti
rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di
quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto
la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più
posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo
l'ordine dei quozienti.
Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente
ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4, .....sino a concorrenza del numero dei seggi
spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei
seggi spettanti ad ogni lista.
Qualora un candidato alla carica di Sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al
gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del
Consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento
dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per
cento dei voti validi.
Qualora un candidato alla carica di Sindaco sia proclamato eletto al secondo
turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del
comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi,
semprechè nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel
turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o
gruppi di liste collegate.
Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono
in primo luogo proclamati eletti alla carica di Consigliere i candidati alla carica di Sindaco, non
risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di
collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di Sindaco risultato non eletto, il seggio
spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.
Compiute le operazioni di cui al paragrafo precedente, sono proclamati eletti Consiglieri comunali i
candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra
individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.
Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti
Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti
Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua
con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del Sindaco.
Con la lista di candidati al Consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del
candidato alla carica di Sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.
Ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di
consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri
da eleggere e non inferiore ai tre quarti.
Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di Sindaco.
Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di Sindaco, segnando il relativo
contrassegno.
Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere
comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di Sindaco prescelto, scrivendone il
cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.
È proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di
parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior
numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto
il più anziano di età.
A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i
voti conseguiti dal candidato alla carica di Sindaco ad essa collegato.
Alla lista collegata al candidato alla carica di Sindaco che ha riportato il maggior numero di voti
sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore
qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50
centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la
cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei
seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a
quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente.
Ciascuna lista ottiene
tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di
quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore
cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine
delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A
parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio
spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di Sindaco della lista
medesima.
Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il
candidato a Sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al
50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori
iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è
nulla.
In caso di decesso di un candidato alla carica di Sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle
candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le
modalità stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma del decreto del Presidente della
Repubblica. 16 maggio 1960, n. 570, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del
procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a Sindaco e a consigliere comunale.
La differenza tra i due sistemi di elezione (che si traduce anche in piccole differenze nella fase di
presentazione delle liste e delle candidature) consiste soprattutto in questo: nei comuni fino a
15.000 abitanti ad una candidatura a Sindaco corrisponde una sola lista e quindi il voto è univoco
sia che l'elettore voti la lista, sia che voti la candidatura a Sindaco; nei comuni con più di 15.000
abitanti, invece, visto che ad una candidatura a Sindaco possono corrispondere più liste, l'elettore
può votare una delle liste (dando il voto contestualmente anche alla candidatura a Sindaco
collegata) o votare la candidatura a Sindaco (e non scegliere nessuna lista collegata).
L'elettore ha
anche la possibilità di votare per una lista e per una candidatura a Sindaco non collegate fra loro.
Nei comuni fino a 15.000 abitanti è eletto Sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di
voti. All'unica lista collegata alla candidatura a Sindaco vincente spettano i due terzi dei seggi
assegnati al Consiglio. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente alle altre liste.
Nei comuni con più di 15.000 abitanti è eletto Sindaco il candidato che ottiene la maggioranza
assoluta dei voti validi. Se nessun candidato ottiene questo risultato si procede ad un secondo turno
elettorale che avviene la seconda domenica successiva a quella del primo.
Sono ammessi al secondo
turno i due candidati alla carica di Sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di
voti. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste dichiarati al
primo turno. I candidati hanno comunque la possibilità di dichiarare il collegamento con ulteriori
liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Dopo il secondo
turno è proclamato eletto Sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.
L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del
Sindaco al termine del primo o del secondo turno.
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